Una contestazione tributaria di particolare rilievo economico può trasformarsi rapidamente in un procedimento penale, con conseguenze significative per il rappresentante legale della società coinvolta.
È quanto accaduto in un caso seguito dal nostro studio, nel quale a un professionista e amministratore di società veniva contestato il reato di dichiarazione infedele in relazione alla dichiarazione fiscale di una società operante attraverso una rete di soggetti subfornitori.
L’ipotesi accusatoria muoveva da una rettifica di importo superiore a 2,6 milioni di euro e da una maggiore imposta IVA quantificata in oltre 570.000 euro. Secondo l’impostazione degli accertatori di Agenzia delle Entrate, le somme corrisposte dalla società alle imprese subfornitrici avrebbero dovuto essere considerate non come costi effettivamente sostenuti, ma come componenti idonee a determinare un maggiore imponibile, anche in ragione del mancato versamento dell’IVA da parte di soggetti terzi.
Il lavoro del nostro studio è iniziato dalla ricostruzione analitica degli atti di verifica e della comunicazione di notizia di reato. L’obiettivo era verificare se la contestazione descrivesse realmente tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie penale oppure se facesse discendere la responsabilità dell’amministratore da circostanze riferibili ad altri soggetti.
Le incongruenze rilevate imponevano l’immediata elaborazione di una memoria difensiva che evidenziasse anzitutto come le operazioni commerciali e le relative fatture non risultassero contestate come inesistenti e che i costi sostenuti dalla società fossero stati effettivamente documentati e corrisposti; e questo per non dire che il mancato versamento dell’IVA, quand’anche riferibile alle società subfornitrici, non potesse essere automaticamente trasferito a carico della società committente e del suo rappresentante legale.
Insomma, l’ipotesi della consapevolezza dell’evasione altrui era stata costruita su deduzioni e collegamenti presuntivi (tipici purtroppo dell’accertamento tributario!), senza una dimostrazione individualizzata della condotta dell’indagato, ma soprattutto la contestazione non chiariva in che modo una spesa realmente sostenuta potesse essere trasformata, sul piano penale, in un ricavo non dichiarato.
La difesa ha quindi ricondotto il tema alla struttura concreta del reato contestato. L’art. 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000 punisce chi, con finalità di evasione, indica elementi attivi inferiori a quelli effettivi oppure elementi passivi inesistenti, nel rispetto delle soglie previste dalla norma. La disposizione non consente di sostituire la verifica della condotta tipica con una responsabilità fondata sulla sola posizione ricoperta o sulla conoscenza di irregolarità eventualmente commesse da soggetti diversi.
La memoria non si è limitata a negare l’addebito, ma ha messo in evidenza le contraddizioni interne agli stessi atti dell’accertamento. In particolare, è stato sottolineato come gli accertatori avessero espresso perplessità sulla sussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del reato, pur prospettando una responsabilità penale fondata sul mancato versamento dell’IVA da parte di società giuridicamente distinte.
Dopo aver letto la memoria difensiva, il Pubblico Ministero ha formulato la richiesta di archiviazione, in cui ha richiamato proprio i rilievi contenuti nella memoria difensiva, ritenendo infondata la notizia di reato e non sostenibile l’accusa in giudizio.
Il Giudice per le indagini preliminari ha condiviso le argomentazioni del Pubblico Ministero e ha disposto l’archiviazione, riconoscendo l’insussistenza di elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio.
Questo caso mostra quanto sia importante, nei procedimenti penali tributari, non fermarsi alla dimensione economica della contestazione. Un importo elevato non sostituisce la verifica della condotta concreta, della riferibilità personale dell’addebito e della presenza di tutti gli elementi costitutivi del reato.
Il lavoro del nostro studio si è concentrato su tre direttrici: esame puntuale della documentazione fiscale, confronto tra le conclusioni degli accertatori e il contenuto effettivo degli atti, rigorosa distinzione tra responsabilità della società, condotte di soggetti terzi e posizione personale dell’amministratore.
L’archiviazione è stata così il risultato di una difesa fondata non su argomentazioni astratte, ma sulla ricostruzione documentale delle incongruenze dell’impostazione accusatoria e sulla loro traduzione in rilievi giuridici immediatamente verificabili ed ha evitato che una persona innocente subisse un processo lungo e ingiusto.
